Governance

Presidente
Prof. Michele Bugliesi - Fondazione Università Cà Foscari

Vice Presidenti
Prof. Federica Chiavaroli - Fondazione Università Gabriele d’Annunzio di Chieti
Prof. Andrea Sianesi - Fondazione Politecnico di Milano

Consiglieri
Dott.ssa Maria Elena Turchi  - Fondazione Alma Mater
Prof.ssa Caterina Miraglia - Fondazione Università di Salerno
Prof.ssa Marina Orlandi Biagi - Fondazione “Marco Biagi”
Dott.ssa Simonetta Spina - Fondazione Università di Teramo

 

Introduzione allo Statuto

Il nuovo Statuto della Conferenza Nazionale delle Fondazioni Universitarie, approvato il 24 marzo 2015, rappresenta il segno tangibile della crescita quantitativa e qualitativa delle Fondazioni universitarie nel nostro Paese.

Una crescita che ha, infatti, comportato la necessità di modifiche negli assetti statutari dell’ente che fin dalla sua costituzione in sede CRUI – nell’ormai lontano 2006 – aveva ricevuto la mission di rappresentare un importante punto di riferimento per le Fondazioni universitarie, per rafforzarne una identità comune a supporto del Sistema Universitario Nazionale, mettendo in rete le Fondazioni esistenti, promovendone altre e condividendone le esperienze già maturate.

La dimostrazione migliore che questa mission è stata efficacemente svolta in questi anni è data proprio dalla necessità ravvisata in sede di Assemblea Generale di cambiare il nome da Coordinamento Nazionale delle Fondazioni Universitarie a Conferenza Nazionale delle Fondazioni Universitarie.

Non si tratta, quindi, di una semplice questione nominalistica, perché il cambiamento della denominazione corrisponde alla presa d’atto della trasformazione del Coordinamento da semplice luogo di incontro delle Fondazioni Universitarie a nuovo soggetto istituzionale, capace di dialogare con gli altri soggetti istituzionali e con tutti i mondi vitali rappresentativi del sistema della conoscenza e dell’innovazione.

Oltre il nome, infatti, l’altra grande novità sancita con il nuovo Statuto è l’ammissione nella nuova Conferenza di tutte le Fondazioni nazionali che operano nel campo della ricerca e non solo quelle a diretta emanazione delle Università.

In tal senso, la Conferenza Nazionale delle Fondazioni Universitarie (CNFU), con il nuovo statuto, si trasforma in uno strumento identitario, punto di riferimento istituzionale capace di mettere in rete le Fondazioni per condividere le esperienze già maturate e di promuoverne altre sempre indirizzate ad una migliore tutela degli interessi non solo del sistema universitario ma di tutto il sistema nazionale della conoscenza.

Un sistema nazionale della conoscenza che, con i suoi strumenti istituzionali più propri – Atenei, Fondazioni universitarie e non – può e deve contribuire ai processi di sviluppo del Paese, nel quadro più generale di una crescita di tutto il continente europeo.

Una prospettiva che non può non fare riferimento al sistema di Ricerca e Sviluppo europeo che nella attuale progettualità della Commissione europea rappresenta un cardine fondamentale per la crescita dell’Europa, come evidenzia il documento, “EUROPA 2020 - Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva”.

La capacità di ricerca, di conoscenza, di innovazione dipende da una serie di fattori, quali cultura d'impresa, competenze della forza lavoro, istituzioni di istruzione e formazione, servizi di sostegno all'innovazione, meccanismi di trasferimento tecnologico, infrastrutture regionali, mobilità dei ricercatori, fonti di finanziamento e di potenziale creativo.

Education, training e lifelong learning è la triade di elementi considerata di vitale importanza per lo sviluppo delle capacità di innovazione, a cui si aggiunge il ruolo fondamentale delle Università, sempre più implicate nella commercializzazione della ricerca, nella collaborazione con le imprese regionali, e nello sviluppo della mentalità imprenditoriale degli studenti.

In questo contesto europeo, dunque, accanto alle Università, anche le Fondazioni possono e devono giocare un ruolo fondamentale conformemente alla loro mission costitutiva. Una mission che deve necessariamente includere anche le Fondazioni non universitarie in una rete unica che, nelle riconosciute e necessarie differenze e specificità, non vede limiti o pericoli, bensì solo ulteriori risorse e opportunità per tutto il sistema della conoscenza.

È questo l’impegno prioritario che la CNFU, anche attraverso le innovazioni statutarie qui presentate, intende sviluppare ancor più prospetticamente rispetto ad una eredità già molto ricca lasciata dal Coordinamento. Quella che oggi, infatti, è giustamente definita Conferenza - mutuando la denominazione dalla CRUI, Conferenza dei Rettori delle Università Italiane – raccoglie l’eredità del Coordinamento per custodirla e per valorizzarla ancor più, sempre con l’obiettivo fondamentale di supportare un sempre  maggior sviluppo dell’economia della conoscenza nel nostro Paese.

Un’eredità che si è consolidata sino ad oggi attraverso un serrato dialogo con il Governo, il MIUR e la CRUI, con le associazioni imprenditoriali, con il Parlamento e le forze politiche. In particolare, con il Governo, il MIUR e la CRUI, la CNFU oggi raccoglie i frutti di un lavoro efficace sviluppato dal Coordinamento per l’individuazione degli strumenti normativi più adeguati a garantire il sostegno al Sistema universitario, anche mediante un maggiore coinvolgimento del mondo economico, e per il superamento di alcune diffidenze che strumentalmente si erano create intorno al sistema delle Fondazioni Universitarie.

In questa prospettiva la CNFU intende ancor più collaborare con il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e con il Ministero dello Sviluppo Economico circa le tematiche più significative in tema di Economia della conoscenza, proseguendo nell’impegno che aveva costituito il Coordinamento Nazionale delle Fondazioni Universitarie quale interlocutore privilegiato del Governo Monti per la definizione del D.L n° 179/2012 trasformato in Legge n° 221 del 19/12/2012 “Misure per la nascita e lo sviluppo delle Imprese Start-Up Innovative”.

Nella stessa prospettiva, la CNFU intende sviluppare le collaborazioni con le più importanti Associazioni Imprenditoriali del Paese che hanno portato, dopo un lungo e appassionato confronto, alla realizzazione dei Protocolli d’Intesa con Confindustria il 5/03/2014 e con la Confederazione Nazionale dell’Artigianato il 27/06/2014.

Si tratta di esempi paradigmatici delle attività che la CNFU, in quanto soggetto istituzionale, intende ancor più promuovere per agevolare la collaborazione tra le imprese ed il sistema universitario, per favorire processi di innovazione, formazione, internazionalizzazione finalizzati alla competitività, nonché per stimolare la nascita di nuove imprese (anche ai sensi della Legge 17 dicembre 2012 n. 221 e relativi decreti attuativi) ad elevato contenuto innovativo.

La CNFU, in questa sua azione, può peraltro lavorare su un terreno ormai fertile grazie al lavoro che il Coordinamento ha messo in atto per superare il ritardo culturale con il quale il sistema universitario si era da sempre interfacciato con le realtà produttive e imprenditoriali. Un ritardo che, grazie alle attività delle Fondazioni universitarie e dello stesso Coordinamento, è stato ora pienamente recuperato.

Tutto questo lavoro rappresenta un lascito fruttuoso e, al tempo stesso, un testimone importante che la CNFU intende ricevere e sviluppare, coinvolgendo in un dialogo ancor più costruttivo le forze sociali, politiche e parlamentari nazionali al fine di stimolarle a prendere atto del ruolo che possono giocare le Fondazioni universitarie nello scenario nazionale ed europeo come interlocutori privilegiati anche per l’elaborazione di Disegni di Legge che abbiano come oggetto lo sviluppo di Startup, Spin-off Universitari, Incubatori d’Impresa e, più in generale, l’Economia della Conoscenza.

La crescita quantitativa e qualitativa delle Fondazioni universitarie ha, dunque, comportato inevitabilmente la necessità di modifiche negli assetti della CNFU per corrispondere al meglio alle loro accresciute e diversificate esigenze, nell’interpretazione di un ruolo che la Conferenza intende sempre più svolgere come soggetto istituzionalmente preposto a supporto delle attività delle Fondazioni quali “ponti” necessari di mediazione tra società e Università, tra sistema economico e sistema culturale, per garantire uno sviluppo sociale, economico e culturale al Paese nella sua globalità ed avviarlo, insieme a tutti gli altri Paesi dell’UE, verso gli ambiziosi obiettivi di Europa 2020.

PROF. FERDINANDO DI ORIO

Presidente della Conferenza Nazionale (2006-2016)

STATUTO

CONFERENZA NAZIONALE DELLE FONDAZIONI UNIVERSITARIE

Art. 1 – Costituzione e Sede

1. È costituita la Conferenza Nazionale delle Fondazioni Universitarie, in forma abbreviata “C.N.F.U.”, in seguito denominata Conferenza.

2. L’associazione, non riconosciuta, ha sede legale nel comune di Roma, Piazza Rondanini n. 48 presso la sede della C.R.U.I. È facoltà del Consiglio di Presidenza trasferire la sede in altro luogo dello stesso comune, senza comportare una modifica statutaria, nonché istituire sedi secondarie in altri comuni dello Stato o all’estero, previe le eventuali comunicazioni alle competenti autorità fiscali e amministrative che fossero richieste dalla legge. Per deliberazione del Consiglio di Presidenza della Conferenza potranno essere istituite o soppresse, anche all’estero, succursali, dipendenze, filiali, agenzie, uffici, rappresentanze. Le sedi secondarie, succursali, dipendenze, filiali, agenzie, uffici, rappresentanze site in Paesi esteri opereranno con il rispetto delle normative locali.

Art. 2 – Scopo e Funzioni dell'associazione

1. La Conferenza è apartitica, ed apolitica, con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro ed è disciplinata dagli art. 36 e segg. del codice civile nonché dalle disposizioni del presente Statuto.

2. Scopo della Conferenza è quello di:
· svolgere, nel pieno rispetto dell’autonomia delle singole Fondazioni Universitarie, attività di coordinamento e di indirizzo del sistema delle Fondazioni Universitarie Italiane;
· promuovere ed approfondire lo studio dei problemi delle Fondazioni Universitarie, e dei loro rapporti con i rispettivi Enti di riferimento e con il territorio;
· rappresentarne le esigenze e gli orientamenti ispirandosi alla conoscenza obiettiva di interessi che superano quelli di singoli settori e di singole categorie;

3. A questo fine la Conferenza:
· raccoglie dati sulle Fondazioni Universitarie e su ogni altro Ente/Sistema di interesse, utile a favorire lo svolgimento delle attività istituzionali delle Fondazioni ed in particolare delle attività strumentali e di supporto alla didattica, alla Terza Missione ed alla ricerca scientifica e tecnologica del sistema universitario;
· è organo di raccordo con la CRUI;
· promuove l’interazione tra le Fondazioni, il Sistema Universitario ed il mondo imprenditoriale, associativo e della Pubblica Amministrazione;
· formula valutazioni e proposte di provvedimenti, anche legislativi, diretti al migliore funzionamento del sistema delle Fondazioni Universitarie in rapporto con il territorio;
· promuove, attraverso corsi, convegni e/o altre forme idonee, attività formative finalizzate al miglioramento della conoscenza;
· favorisce il trasferimento delle “best practices” nel sistema delle Fondazioni e nel sistema universitario;
· promuove l’aggregazione del management delle Fondazioni Universitarie e le relazioni tra le singole strutture, favorendo lo scambio di esperienze;
· promuove la conoscenza delle Fondazioni Universitarie, anche attraverso il sistema mediatico e dell’informazione, e ne favorisce il coordinamento.

4. La Conferenza, inoltre, mantiene rapporti con enti, associazioni ed organizzazioni nazionali ed internazionali; promuove scambi ad ogni livello; assume ogni altra iniziativa che possa giovare al potenziamento delle attività rivolte al trasferimento delle competenze delle Università al territorio.

5. È fatto divieto alla Conferenza di perseguire scopi e svolgere attività diversi da quelli sopra elencati.

6. La Conferenza potrà tuttavia svolgere attività direttamente connesse a quelle istituzionali, ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse.

Art. 3 – Associati

1. Sono associati della Conferenza, a domanda:
a) le Fondazioni Universitarie costituite ai sensi della Legge 388/2000 e regolate dal DPR 254/2001, e
b) solo a seguito di presentazione da parte di almeno una delle Fondazioni Universitarie suddette che sia già associato della Conferenza, anche:
i. le Fondazioni civilistiche, costituite dalle Università, e aventi scopi analoghi a quelli delle Fondazioni Universitarie istituite a norma della legge 388/00 e DPR 254/01;
ii. le Fondazioni per la promozione dello studio e della ricerca scientifica,

purché le Fondazioni di cui ai punti a) e b) che precedono ne facciano richiesta ed abbiano versato la quota di contributo una tantum fissata in Euro 5.000,00 (o al diverso importo eventualmente stabilito dall’Assemblea Generale), nonché le eventuali quote annuali ove stabilite dall’Assemblea Generale.

Art. 4 – Organi
Sono organi della Conferenza:
:: l’Assemblea Generale;
:: il Presidente;
:: il Consiglio di Presidenza;
:: i Vice-Presidenti, in numero di due.

2. Le cariche della Conferenza sono conferite con le modalità infra indicate, hanno durata quadriennale e possono essere riconfermate. Le elezioni alle cariche direttive si tengono, di norma, nella prima seduta utile dell’Assemblea Generale nell’anno solare in cui scade il loro mandato.

3. Le sostituzioni e le cooptazioni effettuate nel corso del quadriennio decadono allo scadere del quadriennio medesimo..

Art. 5 – Assemblea Generale

1. L’Assemblea Generale è composta dal Presidente di ciascuno degli associati della Conferenza, o da un rappresentante (infra il “Rappresentante”) da egli delegato per l’intervento in Assemblea Generale.
2. L’Assemblea Generale è presieduta dal Presidente della Conferenza e in caso di suo impedimento o assenza in ordine: dal vice Presidente della Conferenza più anziano d’età; o, in caso di contemporanea assenza o impedimento del Presidente della Conferenza e dei Vice presidenti della stessa, le funzioni vengono esercitate dal più anziano tra i componenti dell’Assemblea presenti. All’Assemblea spettano i seguenti compiti:
a. approva il rendiconto, il budget economico finanziario ed il bilancio di esercizio, predisposti – come progetti di budget, rendiconto e bilancio – dal Consiglio di Presidenza su proposta del Presidente della Conferenza;
b. nomina, con le modalità indicate ai punti i., ii., iii del presente articolo, i componenti del Consiglio di Presidenza designando quale tra i soli componenti del Consiglio di Presidenza che rivestono la qualifica di rappresentanti degli associati della Conferenza (di norma i Presidenti e/o i rappresentanti designati dai rispettivi associati di afferenza e/o tra gli ex Presidenti degli associati) ricopre la carica di Presidente. Le delibere di nomina dei componenti del Consiglio di Presidenza, diversi dal Presidente, sono validamente adottate dall’Assemblea Generale con le seguenti maggioranze:
i. in prima votazione con il voto favorevole espresso dalla maggioranza assoluta dei componenti dell’Assemblea Generale aventi diritto di voto;
ii. qualora con tale modalità non si riuscissero a nominare tutti i componenti del Consiglio di Presidenza, diversi dal Presidente, si procederà all’elezione dei componenti mancanti in seconda votazione con il voto favorevole della
maggioranza assoluta (metà più uno) dei presenti aventi diritto di voto;
iii. se anche in seconda votazione non si riuscissero a eleggere tutti i componenti del Consiglio di Presidenza diversi dal Presidente, si procederà a una terza votazione con il metodo del ballottaggio a maggioranza semplice tra i candidati non eletti che hanno riportato il maggior numero di voti nel corso della seconda votazione. Se anche il ballottaggio della terza votazione dovesse concludersi con un pareggio, risulteranno eletti i più giovani per età;
c. nomina il Presidente della Conferenza con le modalità indicate nel secondo comma del successivo art. 6;
d. ha la facoltà di nominare, se lo ritiene opportuno, salvo nel caso in cui ciò non sia imposto da norme inderogabili di legge, un revisore legale dei conti o una società di revisione legale, iscritti nell’apposito registro, determinandone le attribuzioni ed eventuali retribuzioni;
e. può esprimere raccomandazioni al Consiglio di Presidenza sulle linee generali dell’attività della Conferenza e sui relativi obiettivi e programmi;
f. delibera in merito all’ammissione di nuovi associati della Conferenza e sull’eventuale esclusione, ricorrendone i presupposti, di associati della Conferenza;
g. determina il numero dei componenti del Consiglio di Presidenza (inclusi il Presidente e gli eventuali Vice presidenti) stabilendolo, fino a propria diversa determinazione in un numero compreso tra i tre ed i sette componenti, salvo diversa disposizione di legge che dovesse intervenire;
h. può nominare fino a un massimo di due Vice presidenti della Conferenza. La modalità per l’elezione degli eventuali Vice presidenti, avviene, mutata mutandis, con le medesime modalità e con i medesimi quorum deliberativi previsti nei commi 1 e 2 del seguente articolo 6 per l’elezione del Presidente.
3. Le riunioni dell’Assemblea Generale sono convocate almeno una volta l’anno per gli adempimenti di cui alla lettera a) del presente articolo e, per quanto riguarda gli adempimenti di cui alle lettere b) e c) del presente articolo, l’Assemblea Generale è convocata al più tardi entro quattro mesi prima della scadenza dei rispettivi organi; le relative nomine devono comunque essere effettuate entro trenta giorni dalla scadenza dei medesimi.
4. Per gli argomenti di cui alle lettere a) e d) del presente articolo, l’Assemblea viene integrata con i membri del Consiglio di Presidenza, senza diritto di voto.
5. Le riunioni dell’Assemblea Generale sono convocate dal Presidente, di sua iniziativa o qualora ne faccia richiesta motivata almeno un terzo dei suoi membri o da almeno due dei componenti del Consiglio di Presidenza.
6. La convocazione dell’Assemblea Generale si effettua con lettera raccomandata o tramite posta elettronica certificata contenente l’ordine del giorno, da spedire almeno cinque giorni prima della data di riunione, al domicilio di ciascun componente. In caso di urgenza, la convocazione potrà essere effettuata per telegramma, o telefax, o via e-mail, o posta elettronica certificata da spedirsi almeno due giorni prima da quello della data di riunione.
7. Per la validità delle deliberazioni dell’Assemblea in prima convocazione è necessaria la presenza della maggioranza assoluta dei componenti; in seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero dei presenti, tranne nei casi in cui non ne sia prevista esplicitamente dal presente Statuto una diversa maggioranza qualificata. Le deliberazioni dell’Assemblea Generale sono adottate, salvo diversa espressa previsione del presente Statuto, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente della Conferenza.
8. Ogni associato della Conferenza ha diritto ad un voto in Assemblea Generale. Le votazioni si fanno per alzata di mano. Quando non abbia la possibilità di intervenire personalmente il Presidente di un associato, la partecipazione ed il diritto di voto in Assemblea spetta al Rappresentante dallo stesso designato e, in caso di assenza o impedimento di quest’ultimo, il suddetto associato potrà farsi rappresentare da un proprio delegato espressamente designato per iscritto.
9. Se è previsto nell’avviso di convocazione, la partecipazione alle riunioni dell’Assemblea Generale può avvenire, purché ciascuno dei partecipanti possa essere identificato e sia in grado di intervenire oralmente in tempo reale su tutti gli argomenti, di visionare e ricevere documentazione e di trasmetterne e sia garantita la contestualità dell’esame e della deliberazione:
a. anche mediante mezzi di telecomunicazione; in tal caso le riunioni dell’Assemblea Generale si considerano tenute nel luogo in cui è stata convocata e nel quale deve essere presente anche il segretario;
b. esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione; in tal caso le riunioni dell’Assemblea Generale si considerano tenute nel luogo nel quale si trova il segretario.

Art. 6 - Presidenza

1. Il Presidente della Conferenza è nominato dall’Assemblea Generale, che lo sceglie tra i Presidenti degli associati della Conferenza o tra i Rappresentanti dagli stessi eventualmente nominati o tra gli Ex
Presidenti degli associati della Conferenza.
2. Le delibere di nomina del Presidente sono validamente adottate dall’Assemblea Generale con le seguenti maggioranze:
a. in prima votazione con il voto favorevole espresso dalla maggioranza assoluta dei componenti dell’Assemblea Generale aventi diritto di voto;
b. qualora con tale modalità non si riuscisse a nominare il Presidente si procederà alla sua elezione in seconda votazione con il voto favorevole della maggioranza assoluta (metà più uno) dei presenti aventi diritto di voto;
c. se anche in seconda votazione non si riuscisse a eleggere il Presidente si procederà a una terza votazione con il metodo del ballottaggio a maggioranza semplice tra i due candidati che hanno riportato il maggior numero di voti nel corso della seconda votazione. Se anche il ballottaggio della terza votazione dovesse concludersi con un pareggio risulterà eletto il più anziano di nomina a Presidente di Fondazione Universitaria costituita ai sensi della Legge 388/2000 e regolate dal DPR 254/2001 e a pari anzianità di nomina il più giovane per età.

Le suddette votazioni si tengono di norma nella stessa giornata.

3. Il Presidente:
a. ha la legale rappresentanza della Conferenza secondo quanto previsto dal successivo articolo 7;
b. convoca e presiede il Consiglio di Presidenza e l’Assemblea Generale;
c. è responsabile dell’esecuzione delle deliberazioni assunte dall’Assemblea Generale;
d. cura l’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Presidenza;
e. esercita i poteri delegatigli dallo stesso Consiglio;
f. ha facoltà di delegare parte dei propri poteri a singoli Consiglieri ed ha altresì facoltà, nell’ambito dei poteri delegati, di nominare procuratori, determinandone le attribuzioni; intrattiene i rapporti con le autorità, le pubbliche amministrazioni e gli altri enti pubblici e privati;
g. in caso di urgenza può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio di Presidenza, salva la ratifica da parte di questo nella prima riunione, che deve essere convocata dal Presidente entro quindici giorni dalla data dell’avvenuta adozione dei provvedimenti di cui sopra;
h. può nominare tra i Vice presidenti un Vice presidente vicario;
i. può nominare un segretario generale per farsi coadiuvare nelle attività di organizzazione e preparazione delle riunioni della Conferenza e di esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea Generale e del Consiglio di Presidenza;
j. coordina, esercitando la vigilanza, tutte le attività amministrative della Conferenza;
k. elabora le proposte di adozione di regolamenti da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea Generale e adotta tutti gli strumenti normativi interni relativi all’amministrazione, nonché al funzionamento degli uffici della Conferenza;
l. ha la responsabilità della corretta gestione finanziaria della Conferenza e sovrintende alla riscossione delle quote sociali, degli altri contributi e di tutte le entrate straordinarie, nonché alla gestione e all’amministrazione dei conti di cassa e di banca. A tal fine egli:
i. tiene idonea contabilità;
ii. predispone, dal punto di vista contabile, il rendiconto accompagnandolo da idonea relazione;
iii. predispone il budget economico finanziario ed il bilancio di esercizio;
iv. custodisce inoltre: il libro degli associati e i libri verbali delle riunioni del Consiglio
di Presidenza e dell’Assemblea Generale.

4. Ogni comunicazione o informazione richiesta dagli organi della Conferenza ovvero per esigenze di legge sugli aspetti finanziari e contabili dell’associazione è redatta per iscritto dal Presidente.
5. Il Presidente e i Vice presidenti possono essere riconfermati ed hanno diritto al rimborso delle sole spese analiticamente documentate sostenute nell’esercizio delle loro funzioni.

Art. 7 - Legale Rappresentanza

1. Il Presidente della Conferenza sovrintende allo svolgimento dell’attività della medesima, ha la legale rappresentanza della Conferenza stessa di fronte ai terzi ed in giudizio, ed ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori per rappresentare e difendere l’ente in giudizio, avanti qualsiasi giurisdizione, e revocarli.
2. La rappresentanza della Conferenza di fronte a terzi ed in giudizio spetta anche ai Vice presidenti che, senza necessità di delega, sostituiscono il Presidente nei casi di sua assenza o impedimento. Di fronte ai terzi, la firma dei Vice presidenti fa piena prova dell’assenza o dell’impedimento del Presidente.
3. La rappresentanza della Conferenza di fronte a terzi spetta, altresì, ai singoli Consiglieri cui il Consiglio di Presidenza abbia delegato parte dell’esercizio dei propri poteri, nei limiti specifici della delega. 

Art. 8 – Consiglio di Presidenza

1. La Conferenza è amministrata da un Consiglio di Presidenza composto da un numero di componenti compreso tra i tre e i sette componenti (incluso il Presidente e gli eventuali Vice presidenti, questi ultimi in numero massimo di due) o l’eventuale numero massimo di componenti, se inferiore a sette, che sia imposto da inderogabili norme di legge. L’Assemblea Generale determina il numero dei componenti del Consiglio di Presidenza, numero che rimane fermo fino a diversa deliberazione della stessa Assemblea Generale.
2. La nomina dei componenti del Consiglio di Presidenza è di spettanza dell’Assemblea Generale che li elegge con le modalità indicate nell’art. 5.
3. Il precedente Presidente della Conferenza partecipa di diritto, nel quadriennio successivo alla scadenza del proprio mandato, alle riunioni del Consiglio di Presidenza, a titolo consultivo e senza diritto di voto.
4. Il Consiglio è presieduto e convocato dal Presidente della Conferenza.
5. Se nel corso dell’esercizio vengono a mancare uno o più Consiglieri di Presidenza, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dall’organo di revisione, se nominato, purché la maggioranza dei componenti del Consiglio di Presidenza sia sempre costituita da Consiglieri nominati dall’Assemblea Generale. I Consiglieri di Presidenza così nominati restano in carica fino alla prossima Assemblea Generale che può riconfermarli o nominare eventuali altri nuovi Consiglieri in loro sostituzione.
6. Il Consiglio di Presidenza si riunisce almeno due volte l’anno, si occupa del controllo della contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili. Il Consiglio di Presidenza verifica il rendiconto e la relativa relazione, il budget economico-finanziario ed il bilancio di esercizio predisposti dal Presidente, li propone all’Assemblea per la relativa approvazione.  

Art. 9 – Partecipanti esterni

1. Alle riunioni dell’Assemblea Generale ed a quelle del Consiglio di Presidenza della Conferenza possono  essere invitati di volta in volta, su iniziativa del Presidente e per la parte di loro competenza, ad assistere ai lavori e/o ad intervenire in voce, ma senza diritto di voto, esperti o responsabili di servizi che interessano le Fondazioni e/o il sistema universitario o rappresentanti e/o Funzionari: del Ministero dell’Università e Ricerca; di altri Ministeri e Organi Costituzionali italiani o di Organi dell’Unione Europea e/o della CRUI; di organismi ed associazioni nazionali; nonché i soggetti promotori della costituzione di Fondazioni Universitarie non ancora dotate di riconoscimento giuridico (successivamente all’approvazione degli organi accademici dell’Università di afferenza).

Art. 10 – Contributi di funzionamento

1. Gli associati della Conferenza provvedono al suo finanziamento versandole a titolo di quota associativa annuale un contributo destinato all’utilizzo in conto gestionale, in misura almeno pari a quella stabilita annualmente dall’Assemblea Generale.
2. Gli associati non in regola con il pagamento delle quote Sociali non possono partecipare alle riunioni dell’Assemblea Generale né prendere parte alle attività della Conferenza. Essi non sono elettori e i loro Presidenti e/o rappresentanti designati non possono essere eletti alle cariche della Conferenza.
3. Le quote associative ed i contributi associativi sono in ogni caso sia intrasmissibili (mediante trasferimenti diversi da quelli mortis causa) che non rivalutabili.
4. La Conferenza può accogliere contributi anche da soggetti alla stessa non aderenti.

Art. 11 – Risorse economiche

1. La Conferenza trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:
a. quote associative e contributi dei suoi associati;
b. contributi dei privati;
c. contributi dello Stato, di persone fisiche e giuridiche e di organizzazioni ed enti pubblici (territoriali e non territoriali, sia economici che non economici) e privati e di istituzioni pubbliche nazionali o straniere;
d. contributi di organismi internazionali, sovrani e sovrannazionali;
e. donazioni, legati e lasciti testamentari;
f. introiti derivanti da convenzioni;
g. rendite di beni mobili o immobili pervenuti alla Conferenza a qualunque titolo;
h. proventi derivanti da manifestazioni o partecipazioni alle stesse;
i. proventi delle attività promozionali e dalle sponsorizzazioni;
j. ogni altra entrata che concorra ad incrementare l’attivo sociale.
2. Il Consiglio di Presidenza può pertanto promuovere tutte le operazioni ed attività, marginali accessorie e strumentali alle attività istituzionali, ritenute dallo stesso opportune, al fine di reperire fondi necessari per lo svolgimento delle attività associative ed il raggiungimento dello scopo associativo.
3. I fondi sono depositati presso le banche, le poste e/o gli istituti di credito stabiliti dal Presidente o dal Consiglio di Presidenza, oltre che nelle casse della Conferenza o presso enti di custodia o altri depositari.
4. Il patrimonio dell’associazione è costituito:
a. da beni immateriali derivanti dall’attività svolta nel corso degli anni quali una rete di contatti e relazioni nazionali e internazionali, un patrimonio di conoscenza ed informazioni;
b. da beni mobili, ivi inclusi quelli registrati in pubblici registri, ed immobili che sono e/o diventeranno di proprietà dell’associazione e da diritti reali e personali costituiti sugli stessi;
c. da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio, le quali non potranno in nessun caso essere ridistribuite tra suoi associati;
d. da eventuali erogazioni, contributi, donazioni, e lasciti in denaro o in natura;
e. da finanziamenti della Commissione Europea, del Consiglio d’Europa e del governo italiano, da contributi di altri Stati, enti pubblici territoriali e di organismi soprannazionali e internazionali, da contributi di sponsor istituzionali.
5. È proibita la distribuzione anche in modo indiretto di utili o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o
capitale durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte
dalla legge.

Art. 12 – Esercizio Finanziario

1. Ogni esercizio finanziario inizia il primo di gennaio e ha la durata di un anno solare. Ove il Consiglio di
Presidenza lo ritenga opportuno, la Conferenza può conferire l’incarico di revisione dei bilanci a un
Revisore iscritto nell’Albo dei Revisori dei Conti ovvero a una società di revisione iscritta nell’apposito
Albo.

Art. 13 – Sostenitori

1. Possono sostenere la Conferenza persone ed enti pubblici e privati che dichiarino di condividerne lo scopo e siano in grado di cooperare attivamente al conseguimento delle sue finalità istituzionali.
2. Assumono la qualifica di “Sostenitori” della Conferenza: gli enti ed amministrazioni Pubbliche e le persone fisiche e giuridiche, singole o associate, pubbliche o private che, condividendo le finalità della Conferenza, contribuiscono alla realizzazione dei suoi scopi (mediante contributi in denaro, in attività o in beni o servizi materiali o immateriali od in altre forme ritenute idonee dall’Assemblea Generale) su base annuale o pluriennale, in misura non inferiore a quella all’uopo stabilita dall’Assemblea Generale.
3. La domanda di ammissione a Sostenitore deve essere indirizzata in forma scritta all’Assemblea Generale, che delibera insindacabilmente in merito all’attribuzione di tale qualifica in base all’interesse generale della Conferenza e determina anche la durata dell’attribuzione della qualifica onorifica di ogni singolo Sostenitore, anche tenendo conto delle caratteristiche dello stesso e degli apporti e contributi che lo stesso è in grado di fornire al perseguimento delle finalità e degli scopi dell’Conferenza.
4. Il Sostenitore non è associato; il suo titolo è meramente onorifico ed egli non assume pertanto i diritti e le obbligazioni proprie degli associati. Ciascun Sostenitore può rinunciare in qualsiasi momento a fornire il proprio ulteriore sostegno alla Conferenza con lettera diretta al Presidente, ma è in ogni caso obbligato ad adempiere a tutti gli impegni che ha assunto nella sua domanda di ammissione a Sostenitore o in quella di rinnovo di tale attribuzione.
5. La qualifica di Sostenitore dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato versato.

Art. 14 – Modifiche statutarie

1. La Conferenza si configura come un’associazione privata non riconosciuta, esistente ed operante ai sensi dall’art. 36 e segg. del Codice Civile, che ha compiti di studio e di coordinamento tra le Fondazioni Universitarie.
2. Le proposte di modifica allo Statuto possono essere presentate all’Assemblea Generale da uno degli altri Organi elencati nell’articolo 4 o da almeno cinque associati o, in alternativa, quando gli associati sono inferiori a cinque, dalla maggioranza assoluta di tutti gli associati. Le relative deliberazioni sono approvate dall’Assemblea con deliberazione che, a pena di nullità, deve essere adottata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti dell’Assemblea Generale aventi diritto al voto. 

Art. 15 – Scioglimento

1. Qualora il suo scopo sia stato definitivamente raggiunto, sia esaurito, sia divenuto impossibile o di scarsa utilità, e comunque in tutti i casi previsti dal codice civile per le associazioni, la Conferenza viene sciolta e posta in liquidazione, con delibera dell’Assemblea Generale che nomina uno o più liquidatori.
2. I beni e i fondi che residuano dopo l’esecuzione della liquidazione saranno destinati (sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge), alla Conferenza dei Rettori delle Università Italiane, a sostegno delle sue attività istituzionali e con la contestuale richiesta di vincolo di utilizzo da parte di quest’ultima per finalità ed attività compatibili con gli scopi della associazione, così come meglio indicati all’articolo 2. 

Art. 16 – Norma di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.