Governance

Presidente
Prof. Michele Bugliesi - Fondazione Cà Foscari

Vice Presidenti
Prof. Luigi Capasso - Fondazione Università Gabriele d’Annunzio di Chieti
Prof. Andrea Sianesi - Fondazione Politecnico di Milano

Consiglieri
Prof. Mirko Degli Esposti - Fondazione Alma Mater
Prof.ssa Caterina Miraglia - Fondazione Università di Salerno
Prof.ssa Marina Orlandi Biagi - Fondazione “Marco Biagi”
Prof. Maurizio Talamo - Fondazione INUIT Tor Vergata

La Governance è stata nominata durante l'Assemblea Generale del 27 aprile 2020 e rimarrà in carica per il quadriennio 2020-2023.

 

Introduzione allo Statuto

Il nuovo Statuto della Conferenza Nazionale delle Fondazioni Universitarie, approvato il 24 marzo 2015, rappresenta il segno tangibile della crescita quantitativa e qualitativa delle Fondazioni universitarie nel nostro Paese.

Una crescita che ha, infatti, comportato la necessità di modifiche negli assetti statutari dell’ente che fin dalla sua costituzione in sede CRUI – nell’ormai lontano 2006 – aveva ricevuto la mission di rappresentare un importante punto di riferimento per le Fondazioni universitarie, per rafforzarne una identità comune a supporto del Sistema Universitario Nazionale, mettendo in rete le Fondazioni esistenti, promovendone altre e condividendone le esperienze già maturate.

La dimostrazione migliore che questa mission è stata efficacemente svolta in questi anni è data proprio dalla necessità ravvisata in sede di Assemblea Generale di cambiare il nome da Coordinamento Nazionale delle Fondazioni Universitarie a Conferenza Nazionale delle Fondazioni Universitarie.

Non si tratta, quindi, di una semplice questione nominalistica, perché il cambiamento della denominazione corrisponde alla presa d’atto della trasformazione del Coordinamento da semplice luogo di incontro delle Fondazioni Universitarie a nuovo soggetto istituzionale, capace di dialogare con gli altri soggetti istituzionali e con tutti i mondi vitali rappresentativi del sistema della conoscenza e dell’innovazione.

Oltre il nome, infatti, l’altra grande novità sancita con il nuovo Statuto è l’ammissione nella nuova Conferenza di tutte le Fondazioni nazionali che operano nel campo della ricerca e non solo quelle a diretta emanazione delle Università.

In tal senso, la Conferenza Nazionale delle Fondazioni Universitarie (CNFU), con il nuovo statuto, si trasforma in uno strumento identitario, punto di riferimento istituzionale capace di mettere in rete le Fondazioni per condividere le esperienze già maturate e di promuoverne altre sempre indirizzate ad una migliore tutela degli interessi non solo del sistema universitario ma di tutto il sistema nazionale della conoscenza.

Un sistema nazionale della conoscenza che, con i suoi strumenti istituzionali più propri – Atenei, Fondazioni universitarie e non – può e deve contribuire ai processi di sviluppo del Paese, nel quadro più generale di una crescita di tutto il continente europeo.

Una prospettiva che non può non fare riferimento al sistema di Ricerca e Sviluppo europeo che nella attuale progettualità della Commissione europea rappresenta un cardine fondamentale per la crescita dell’Europa, come evidenzia il documento, “EUROPA 2020 - Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva”.

La capacità di ricerca, di conoscenza, di innovazione dipende da una serie di fattori, quali cultura d'impresa, competenze della forza lavoro, istituzioni di istruzione e formazione, servizi di sostegno all'innovazione, meccanismi di trasferimento tecnologico, infrastrutture regionali, mobilità dei ricercatori, fonti di finanziamento e di potenziale creativo.

Education, training e lifelong learning è la triade di elementi considerata di vitale importanza per lo sviluppo delle capacità di innovazione, a cui si aggiunge il ruolo fondamentale delle Università, sempre più implicate nella commercializzazione della ricerca, nella collaborazione con le imprese regionali, e nello sviluppo della mentalità imprenditoriale degli studenti.

In questo contesto europeo, dunque, accanto alle Università, anche le Fondazioni possono e devono giocare un ruolo fondamentale conformemente alla loro mission costitutiva. Una mission che deve necessariamente includere anche le Fondazioni non universitarie in una rete unica che, nelle riconosciute e necessarie differenze e specificità, non vede limiti o pericoli, bensì solo ulteriori risorse e opportunità per tutto il sistema della conoscenza.

È questo l’impegno prioritario che la CNFU, anche attraverso le innovazioni statutarie qui presentate, intende sviluppare ancor più prospetticamente rispetto ad una eredità già molto ricca lasciata dal Coordinamento. Quella che oggi, infatti, è giustamente definita Conferenza - mutuando la denominazione dalla CRUI, Conferenza dei Rettori delle Università Italiane – raccoglie l’eredità del Coordinamento per custodirla e per valorizzarla ancor più, sempre con l’obiettivo fondamentale di supportare un sempre  maggior sviluppo dell’economia della conoscenza nel nostro Paese.

Un’eredità che si è consolidata sino ad oggi attraverso un serrato dialogo con il Governo, il MIUR e la CRUI, con le associazioni imprenditoriali, con il Parlamento e le forze politiche. In particolare, con il Governo, il MIUR e la CRUI, la CNFU oggi raccoglie i frutti di un lavoro efficace sviluppato dal Coordinamento per l’individuazione degli strumenti normativi più adeguati a garantire il sostegno al Sistema universitario, anche mediante un maggiore coinvolgimento del mondo economico, e per il superamento di alcune diffidenze che strumentalmente si erano create intorno al sistema delle Fondazioni Universitarie.

In questa prospettiva la CNFU intende ancor più collaborare con il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e con il Ministero dello Sviluppo Economico circa le tematiche più significative in tema di Economia della conoscenza, proseguendo nell’impegno che aveva costituito il Coordinamento Nazionale delle Fondazioni Universitarie quale interlocutore privilegiato del Governo Monti per la definizione del D.L n° 179/2012 trasformato in Legge n° 221 del 19/12/2012 “Misure per la nascita e lo sviluppo delle Imprese Start-Up Innovative”.

Nella stessa prospettiva, la CNFU intende sviluppare le collaborazioni con le più importanti Associazioni Imprenditoriali del Paese che hanno portato, dopo un lungo e appassionato confronto, alla realizzazione dei Protocolli d’Intesa con Confindustria il 5/03/2014 e con la Confederazione Nazionale dell’Artigianato il 27/06/2014.

Si tratta di esempi paradigmatici delle attività che la CNFU, in quanto soggetto istituzionale, intende ancor più promuovere per agevolare la collaborazione tra le imprese ed il sistema universitario, per favorire processi di innovazione, formazione, internazionalizzazione finalizzati alla competitività, nonché per stimolare la nascita di nuove imprese (anche ai sensi della Legge 17 dicembre 2012 n. 221 e relativi decreti attuativi) ad elevato contenuto innovativo.

La CNFU, in questa sua azione, può peraltro lavorare su un terreno ormai fertile grazie al lavoro che il Coordinamento ha messo in atto per superare il ritardo culturale con il quale il sistema universitario si era da sempre interfacciato con le realtà produttive e imprenditoriali. Un ritardo che, grazie alle attività delle Fondazioni universitarie e dello stesso Coordinamento, è stato ora pienamente recuperato.

Tutto questo lavoro rappresenta un lascito fruttuoso e, al tempo stesso, un testimone importante che la CNFU intende ricevere e sviluppare, coinvolgendo in un dialogo ancor più costruttivo le forze sociali, politiche e parlamentari nazionali al fine di stimolarle a prendere atto del ruolo che possono giocare le Fondazioni universitarie nello scenario nazionale ed europeo come interlocutori privilegiati anche per l’elaborazione di Disegni di Legge che abbiano come oggetto lo sviluppo di Startup, Spin-off Universitari, Incubatori d’Impresa e, più in generale, l’Economia della Conoscenza.

La crescita quantitativa e qualitativa delle Fondazioni universitarie ha, dunque, comportato inevitabilmente la necessità di modifiche negli assetti della CNFU per corrispondere al meglio alle loro accresciute e diversificate esigenze, nell’interpretazione di un ruolo che la Conferenza intende sempre più svolgere come soggetto istituzionalmente preposto a supporto delle attività delle Fondazioni quali “ponti” necessari di mediazione tra società e Università, tra sistema economico e sistema culturale, per garantire uno sviluppo sociale, economico e culturale al Paese nella sua globalità ed avviarlo, insieme a tutti gli altri Paesi dell’UE, verso gli ambiziosi obiettivi di Europa 2020.

PROF. FERDINANDO DI ORIO

Presidente della Conferenza Nazionale (2006-2016)

STATUTO

CONFERENZA NAZIONALE DELLE FONDAZIONI UNIVERSITARIE

Art. 1 – Costituzione e Sede
È costituita la Conferenza Nazionale delle Fondazioni Universitarie, in forma abbreviata “C.N.F.U.”, in seguito denominata Conferenza. Essa è un’associazione, non riconosciuta, avente sede in Roma, Piazza Rondanini n. 48.
Art. 2 – Funzioni
La Conferenza, nel pieno rispetto dell’autonomia delle singole Fondazioni Universitarie, svolge attività di coordinamento e di indirizzo del sistema delle Fondazioni Universitarie Italiane; promuove ed approfondisce lo studio dei problemi delle Fondazioni, dei loro Enti di riferimento e del territorio, ne rappresenta le esigenze e gli orientamenti ispirandosi alla conoscenza obiettiva di interessi che superano quelli di singoli settori e di singole categorie.
A questo fine la Conferenza:

  • accoglie dati sulle Fondazioni Universitarie;
  • raccoglie dati e formula proposte sul sistema economico e della Pubblica Amministrazione per favorire lo svolgimento delle attività istituzionali delle Fondazioni ed in particolare delle attività strumentali e di supporto della didattica e della ricerca scientifica e tecnologica del sistema universitario;
  • è organo di raccordo con la CRUI;
  • promuove l’interazione tra il Sistema Universitario ed il mondo imprenditoriale e della Pubblica Amministrazione;
  • formula valutazioni e proposte di provvedimenti, anche legislativi, diretti al migliore funzionamento del sistema universitario in rapporto con il territorio;
  • favorisce il trasferimento delle “best practices” nel sistema delle Fondazioni e nel sistema universitario;
  • promuove l’aggregazione del management delle Fondazioni Universitarie e le relazioni tra le singole strutture, favorendo lo scambio di esperienze;
  • promuove la conoscenza delle Fondazioni Universitarie anche attraverso il sistema mediatico e dell’informazione.

La Conferenza, inoltre, mantiene rapporti con enti, associazioni ed organizzazioni nazionali ed internazionali; promuove scambi ad ogni livello; assume ogni altra iniziativa che possa giovare al potenziamento delle attività rivolte al trasferimento delle competenze delle Università al territorio.

Art. 3 – Membri
Sono membri ordinari della Conferenza, a domanda, le Fondazioni Universitarie costituite ai sensi della Legge 388/2000 e regolate dal DPR 254/2001, legalmente riconosciute ed iscritte nel registro delle persone giuridiche presso le competenti Prefetture, le Fondazioni civilistiche costituite dalle Università con scopi analoghi a quelli delle Fondazioni Universitarie istituite a norma della legge 388/00 e DPR 254/01 e le Fondazioni per la promozione dello studio e della ricerca scientifica. Possono essere ammessi a partecipare alla Conferenza con funzioni consultive, in qualità di membri aggregati, i seguenti soggetti:

  • rappresentanza del Ministero dell’Università e della Ricerca;
  • rappresentanza del Ministero dello Sviluppo economico;
  • rappresentanza del Ministero dell’Economia e delle Finanze;
  • rappresentanza del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo;
  • rappresentanza di organismi ed associazioni nazionali;
  • comitati promotori delle Fondazioni Universitarie non ancora dotate di riconoscimento giuridico (successivamente all’approvazione degli organi accademici).
Art. 4 – Organi
Sono organi della Conferenza:
:: l’Assemblea Generale;
:: il Presidente;
:: il Consiglio di Presidenza;
:: i Vice-Presidenti, in numero di due.

Le cariche direttive sono conferite solo ai delegati dei membri ordinari della Conferenza, hanno durata quadriennale e non possono essere assunte per più di due mandati consecutivi. Una successiva rielezione potrà avvenire solo dopo che sia trascorso un periodo pari alla durata di un intero mandato. Le elezioni alle cariche direttive si tengono, di norma, nella prima seduta dell’anno anno solare.

Art. 5 – Assemblea Generale
L’Assemblea Generale è composta da tutti i membri ordinari della Conferenza rappresentati dal loro delegato. Essa è convocata dal Presidente, anche in via telematica, almeno quindici giorni prima della data fissata per l’Assemblea. In caso di urgenza la convocazione può essere fatta senza l’osservanza del termine di cui sopra. L’Assemblea è convocata ogni qual volta il Presidente lo ritenga opportuno e di norma almeno tre volte l’anno. L’Assemblea deve altresì essere convocata dal Presidente quando lo richiedano almeno tre membri del Consiglio di Presidenza o, con richiesta scritta, almeno cinque Presidenti. L’Assemblea approva il rendiconto, il budget economico finanziario ed il bilancio di esercizio. L’Assemblea Generale è validamente costituita con la presenza della metà più uno dei membri ordinari e le deliberazioni sono assunte di norma a maggioranza dei presenti, tranne nei casi in cui non ne sia prevista esplicitamente una diversa. Ogni membro ha diritto ad un voto. Le votazioni si fanno per alzata di mano, a meno che cinque dei presenti chiedano la votazione per scrutinio segreto. Quando non abbiano la possibilità di intervenire personalmente, i Presidenti possono farsi rappresentare da un delegato espressamente designato per iscritto. Per decidere su argomenti per i quali sia sufficiente la maggioranza semplice, a discrezione del Presidente, è possibile indire una votazione, chiamata Assemblea Telematica, da svolgersi utilizzando adeguati canali elettronici via internet o reti dedicate, a condizione che esista il sistema di identificare univocamente ciascun partecipante. L’Assemblea Telematica è da equipararsi in tutto e per tutto ad una Assemblea Ordinaria tranne che per la verbalizzazione, la quale verrà svolta automaticamente dai sistemi tramite i quali l’Assemblea verrà tenuta. Copia del verbale sarà stampata e firmata dal segretario e dal Presidente.
Art. 6 - Presidenza
Il Presidente della Conferenza è eletto tra i Delegati dei membri ordinari della Conferenza stessa, di norma i Presidenti (o designati dai membri ordinari). Il diritto di elettorato passivo e il diritto di elettorato attivo spetta ai delegati dei membri ordinari della Conferenza. Nella prima votazione il Presidente è eletto con la maggioranza assoluta degli aventi diritto. Nella seconda votazione il Presidente è eletto con la maggioranza dei voti dei presenti (metà più uno). L’eventuale terza votazione avrà luogo con il metodo del ballottaggio a maggioranza semplice tra i due candidati che hanno riportato il maggior numero di voti. Le votazioni si tengono di norma nella stessa giornata. Il Presidente presiede le riunioni dell’Assemblea Generale e del Consiglio di Presidenza; ha la rappresentanza della Conferenza, è responsabile dell’esecuzione delle deliberazioni assunte dall’Assemblea. Il Presidente può nominare un segretario generale che coadiuva il Presidente in tutte le attività di organizzazione e preparazione delle riunioni della Conferenza e di esecuzione delle relative deliberazioni; coordina, esercitando la vigilanza, tutte le attività amministrative; elabora i regolamenti e tutti gli strumenti normativi interni relativi all’amministrazione, nonché al funzionamento degli uffici della Conferenza. Il Presidente ha la responsabilità della corretta gestione finanziaria della Conferenza e sovrintende alla riscossione delle quote sociali, degli altri contributi e di tutte le entrate straordinarie, nonché alla gestione e all’amministrazione dei conti di cassa e di banca. Tiene idonea contabilità, predispone, dal punto di vista contabile, il rendiconto accompagnandolo da idonea relazione, predispone il budget economico finanziario ed il bilancio di esercizio. Il Presidente custodisce inoltre il libro dei soci e i libri verbali delle riunioni del Consiglio di Presidenza e dell’Assemblea. Ogni comunicazione o informazione richiesta dagli organi della Conferenza ovvero per esigenze di legge sugli aspetti finanziari e contabili dell’associazione è redatta per scritto dal Presidente.

Art. 7 - Consiglio di Presidenza
Il Consiglio di Presidenza è composto dal Presidente della Conferenza, dai due Vice-Presidenti e da altri quattro membri ordinari eletti dai membri ordinari durante un’Assemblea Generale sulla base del maggior numero di voti riportati: ciascun voto deve essere limitato a tre preferenze; a parità di voti risultano eletti i più anziani di nomina a Presidente di Fondazione. Ai lavori del Consiglio, nel quadriennio successivo alla scadenza del mandato, partecipa, a titolo consultivo, il precedente Presidente. Il Consiglio è presieduto e convocato dal Presidente della Conferenza. In caso di decadenza dell’Ufficio di Presidenza di uno dei membri del Consiglio, per garantire la possibilità di rappresentanza a ciascuno dei membri ordinari della Conferenza si procede alla sostituzione del componente decaduto mediante votazione del nuovo componente, con le medesime modalità di cui al presente articolo, che rimarrà in carica fino al completamento del mandato quadriennale. Il Consiglio di Presidenza si riunisce almeno 6 volte l’anno, si occupa del controllo della contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili. Il Consiglio di Presidenza verifica il rendiconto e la relativa relazione, il budget economico finanziario ed il bilancio di esercizio predisposti dal Presidente, li propone all’Assemblea per la relativa approvazione.

Art. 8 – Vice-Presidenti
I due Vice-Presidenti sono eletti dall’Assemblea tra i membri ordinari della stessa.L’elezione avviene sulla base del maggior numero dei voti riportati; ciascun voto deve essere limitato ad una sola preferenza; a parità di voti è eletto il più anziano di nomina a Presidente di Fondazione. I Vice-Presidenti svolgono le mansioni del Presidente su delega dello stesso: nei casi di assenza o impedimento del Presidente le mansioni vengono svolte dal Vice-Presidente più anziano di nomina a Presidente di Fondazione.

Art. 9 – Partecipanti esterni
Alle riunioni dell’Assemblea ed a quelle del Consiglio di Presidenza possono essere invitati di volta in volta, su iniziativa del Presidente e per la parte di loro competenza, esperti o responsabili di servizi che interessano le Fondazioni e/o il sistema universitario.

Art. 10 – Contributi di funzionamento
Le Fondazioni Universitarie appartenenti provvedono al finanziamento della Conferenza stessa versando un contributo nella misura stabilita annualmente dall’Assemblea Generale. La Conferenza può accogliere contributi anche da soggetti non aderenti.

Art. 11 – Esercizio Finanziario
Ogni esercizio finanziario inizia il primo gennaio ed ha la durata di un anno solare. Ove il Consiglio di Presidenza lo ritenga opportuno, la Conferenza può conferire l’incarico di revisione dei bilanci ad un Revisore iscritto nell’Albo dei Revisori dei Conti ovvero ad una società di revisione iscritta nell’apposito Albo.

Art. 12 – Modifiche statutarie
Le modifiche alle norme statutarie sono approvate dai membri ordinari a maggioranza assoluta degli aventi diritto. La Conferenza si configura come un’associazione privata non riconosciuta, esistente ed operante ai sensi dall’art. 34 e seguenti del Codice Civile, che ha compiti di studio e di coordinamento tra le Fondazioni Universitarie.

REGOLAMENTO

CONFERENZA NAZIONALE DELLE FONDAZIONI UNIVERSITARIE

Art. 1 – Costituzione e natura dell'Associazione

  1. La Conferenza Nazionale delle Fondazioni Universitarie è costituita ed opera in forma di associazione non riconosciuta ai sensi degli art. 36 e seguenti del Codice Civile.
  2. Sono soci della Conferenza, a domanda, le Fondazioni Universitarie costituite ai sensi della Legge 388/2000 e regolate dal DPR 254/2001, legalmente riconosciute ed iscritte nel registro delle persone giuridiche presso le competenti Prefetture, le Fondazioni civilistiche costituite dalle Università con scopi analoghi a quelli delle Fondazioni Universitarie istituite a norma della legge 388/00 e DPR 254/01 e le Fondazioni per la promozione dello studio e della ricerca scientifica.
  3. Ai fini e per gli adempimenti associativi le Fondazioni aderenti alla Conferenza sono rappresentate dai rispettivi Presidenti o da figure con adeguato grado di responsabilità.

Art. 2 – Finalità della Conferenza

  1. La Conferenza Nazionale delle Fondazioni Universitarie non ha scopo di lucro ed intende rappresentare la rete delle Fondazioni universitarie italiane istituite ai sensi dell’art. 59 della Legge 388/2000 e regolare dal DPR 24 maggio 2001 n. 254.
  2. Le finalità principali dell’Associazione sono:
    – Rappresentare e valorizzare il sistema della Fondazioni universitarie in ogni sede nazionale ed internazionale, svolgendo attività di coordinamento, di indirizzo, di tutela e di promozione delle Fondazioni universitarie;
    – Collaborare con le istituzioni di Governo e con le altre Istituzioni competenti per promuovere l’interazione tra sistema universitario, istituzioni e mondo economico, per lo sviluppo sociale economico e culturale del Paese;
    – Promuovere la realizzazione di un tavolo tecnico permanente, con la partecipazione delle principali Istituzioni pubbliche
    e private e con l’obiettivo di stimolare la collaborazione sistemica e lo sviluppo organico del Sistema Paese
    – Formulare valutazioni e pareri ed avanzare proposte, anche di tipo legislativo, per il migliore funzionamento delle
    Fondazioni Universitarie nonché del sistema universitario in rapporto con il territorio;
    – Ricercare coerenza di comportamenti e di interpretazioni in tutte le questioni di interesse comune;
    – Favorire il trasferimento delle best practices nel sistema delle Fondazioni universitarie e nel sistema universitario:
    – Promuovere ogni altra iniziativa utile a sviluppare la rete delle Fondazioni universitarie, sostenendo gli Atenei nelle
    fasi conoscitive e di valutazione propedeutiche alla istituzione di nuove Fondazioni universitarie;
    – Svolgere attività di studio ed analisi delle problematiche delle Fondazioni, anche attraverso il confronto e le
    consultazioni con le strutture di Governo competenti, individuando le possibili soluzioni da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea Generale;
    – Contribuire attivamente allo sviluppo di iniziative, anche a livello europeo, a sostegno del sistema universitario, nei
    settori di competenza delle Fondazioni Universitarie;
    – Elabora direttamente e partecipa come interlocutore privilegiato alla predisposizione di testi normativi che attengono il sistema delle Fondazioni Universitarie Italiane.
  3. Per il perseguimento delle proprie finalità, la Conferenza, su delibera dell’Assemblea Generale, può incrementare le proprie capacità operative mediante specifiche iniziative, ivi compresa l’attivazione di sedi ed uffici distaccati, partecipazione ad enti, organismi e società, nonché la sottoscrizione di accordi e convenzioni. La partecipazione ad enti, organismi e società è consentita a condizione che detti enti, organismi e società perseguano finalità affini e compatibili con gli scopi della Conferenza.

Art. 3 – Adesioni

  1. Ai sensi dell’art. 3 dello Statuto della Conferenza, sono membri ordinari della Conferenza, a domanda, le Fondazioni
    Universitarie costituite ai sensi della Legge 388/2000 e regolate dal DPR 254/2001, legalmente riconosciute ed iscritte
    nel registro delle persone giuridiche presso le competenti Prefetture, le Fondazioni civilistiche costituite dalle
    Università con scopi analoghi a quelli delle Fondazioni Universitarie istituite a norma della legge 388/00 e DPR 254/01
    e le Fondazioni per la promozione dello studio e della ricerca scientifica che ne facciano richiesta ed abbiano versato la
    quota di contributo una tantum fissata in Euro 5.000,00, nonché le eventuali quote annuali ove stabilite dall’Assemblea
    Generale.
  2. Le Fondazioni aderenti possono partecipare alle attività della Conferenza e fruire dei relativi servizi ed informativa,
    solo se in regola con il versamento della quota di adesione.
  3. Possono essere ammessi a partecipare alla Conferenza con funzioni consultive, in qualità di membri aggregati, i seguenti
    soggetti:
    – Rappresentanza del Ministero dell’Università e della Ricerca
    – Rappresentanza del Ministero Sviluppo economico
    – Rappresentanza del Ministero Economia e Finanze
    – Rappresentanza del Ministero Beni e Attività Culturali e Turismo
    – Rappresentanza di organismi ed associazioni nazionali
    – Comitati promotori delle Fondazioni Universitarie non ancora dotate di riconoscimento giuridico (successivamente
    all’approvazione degli organi accademici)

Art. 4 – Diritti ed obblighi degli aderenti alla Conferenza

  1. Le Fondazioni aderenti alla Conferenza assolvono gli obblighi di versamento del contributo e di partecipazione agli Organi, come individuati nel presente regolamento ed hanno il diritto di verificare, attraverso i propri rappresentanti, le attività svolte, di proporre gli strumenti più opportuni per il perseguimento delle predette attività e di promuovere ogni
    iniziativa utile per le finalità della Conferenza.

Art. 5 – Recesso ed esclusione

  1. Gli aderenti possono, in ogni momento, recedere dalla Conferenza, fermo restando il dovere di adempimento delle
    obbligazioni eventualmente assunte fino al momento del recesso.
  2. Il Consiglio di Presidenza decide con deliberazione assunta con il voto favorevole dei due terzi dei suoi membri,
    l’esclusione di aderenti per grave e reiterato inadempimento dell’obbligo di effettuare le contribuzioni previste nell’art.2.
  3. Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l’esclusione ha luogo anche per estinzione, a qualsiasi titolo dovuta ed in tutti gli altri casi previsti dalla legge.

Art. 6 – Organi

Sono organi della Conferenza:
– l’Assemblea Generale
– il Presidente
– il Consiglio di Presidenza
– i Vice Presidenti

Le cariche direttive di norma conferite solo ai rappresentanti dei membri ordinari della Conferenza secondo l’art. 4 dello Statuto sociale.

Art. 7 – Assemblea Generale

  1. L’Assemblea Generale è composta da tutti i membri della Conferenza. Essa è convocata dal Presidente, anche in via
    telematica, con almeno quindici giorni di anticipo rispetto alla data fissata. In caso di urgenza, la convocazione può essere
    fatta senza l’osservanza dei termini di cui sopra.
  2. L’Assemblea Generale è convocata ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno e comunque almeno tre volte l’anno. Deve essere altresì convocata quando lo richiedano almeno tre membri del Consiglio di Presidenza o cinque Presidenti di Fondazione.
  3. L’Assemblea Generale è validamente costituita con la presenza della maggioranza assoluta degli associati e le deliberazioni
    sono assunte a maggioranza dei presenti, salvo diversa maggioranza qualificata ai sensi dello statuto.
  4. I Legali rappresentanti delle Fondazioni possono farsi rappresentare in Assemblea da un delegato espressamente
    designato per iscritto.
  5. All’Assemblea spettano i seguenti compiti:
    – Nominare il Presidente della Conferenza
    – Nominare i Vice Presidenti ed i Componenti del Consiglio di Presidenza
    – Fissare il contributo di adesione alla Conferenza, nonché il contributo di funzionamento di cui all’art. 11 dello Statuto sociale;
    – Approvare il rendiconto annuale di gestione, il budget economico finanziario ed il bilancio di esercizio;
    – Approvare le modifiche statutarie e qualsiasi atto normativo e regolamentare della Conferenza;
    – Proporre al Consiglio di Presidenza specifiche iniziative nell’ambito degli scopi della Conferenza;
    – Deliberare su ogni ulteriore argomento all’Assemblea sottoposto dal Presidente e/o dal Consiglio di Presidenza.

Art. 8 – Presidente

  1. Il Presidente è scelto di norma tra i Presidenti dei membri ordinari ed è eletto dai rappresentanti dei membri ordinari, in
    sede di Assemblea Generale. Nella prima votazione il Presidente è eletto con la maggioranza assoluta degli aventi diritto. Nella seconda votazione il Presidente è eletto con la maggioranza dei voti dei presenti (metà più uno). L’eventuale terza votazione avrà luogo con il metodo del ballottaggio a maggioranza semplice tra i due candidati che hanno riportato il maggior numero di voti. Le votazioni si tengono di norma nella stessa giornata.
  2. Il Presidente:
    – Convoca e presiede le riunioni dell’Assemblea Generale e del Consiglio di Presidenza;
    – Ha la rappresentanza della Conferenza ed è responsabile dell’esecuzione delle deliberazioni assunte;
    – Rappresenta eventualmente la Conferenza in giudizio ed a tal fine può nominare difensori, rilasciando ampia procura nelle forme richieste dalla Legge;
    – Può nominare un segretario generale che coadiuva il Presidente in tutte le attività di organizzazione e preparazione delle riunioni della Conferenza;
    – Presenta una relazione annuale sulle attività e sulla gestione della Conferenza, unitamente al bilancio di esercizio;
    – Sottoscrive gli atti che comportino impegni di spesa nei limiti concordati con il Consiglio di Presidenza. Oltre tale limite e nei casi di instaurazione di rapporti di lavoro e di collaborazione, anche a tempo determinato, è richiesta l’approvazione del Consiglio di Presidenza.
  3. Il Presidente ha la responsabilità della corretta gestione finanziaria della Conferenza e sovrintende alla riscossione
    delle quote sociali, degli altri contributi e di tutte le entrate straordinarie, nonché alla gestione e all’amministrazione dei conti di cassa e di banca.
  4. Al Presidente non spetta il compenso per la carica ricoperta. Stante la necessità di avviare la rete delle Fondazioni
    Universitarie in Italia viene riconosciuto al Presidente o a chi da lui delegato il trattamento di missione.

Art. 9 – Consiglio di Presidenza

  1. Il Consiglio di Presidenza è composto dal Presidente, dai due Vice Presidenti e da altri quattro membri ordinari eletti dai
    componenti ordinari durante l’Assemblea Generale come previsto dall’art. 7 dello statuto sociale. Il Consiglio è convocato e presieduto dal Presidente.
  2. Il Consiglio delibera su tutte le questioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, necessarie per l’attuazione
    dell’oggetto e delle finalità sociali, ad eccezione di quanto espressamente attribuito dallo statuto al Presidente ed
    all’Assemblea Generale.
  3. Il Consiglio di Presidenza si riunisce almeno 6 volte l’anno. Il Consiglio di Presidenza verifica il rendiconto e la relativa
    relazione, il budget economico finanziario ed il bilancio di esercizio predisposti dal Presidente, li propone all’Assemblea
    per la relativa approvazione.
  4. I componenti del Consiglio possono assumere compiti specifici definiti dal Presidente o deliberati dal Consiglio stesso.
  5. Il Consiglio può avvalersi, sotto la responsabilità del Presidente, della collaborazione di esperti in specifiche
    materie, sia per lo svolgimento di incarichi temporanei di interesse della Conferenza, sia per la predisposizione di
    documenti da sottoporre all’esame ed all’approvazione dell’Assemblea Generale.

Art. 10 – Vice Presidenti

  1. I Vice Presidenti, in numero di due, coadiuvano il Presidente nello svolgimento delle sue mansioni, eventualmente assumendo compiti da lui delegati. Essi sono eletti di norma dall’Assemblea Generale, tra i membri ordinari della stessa.
  2. L’elezione avviene sulla base del maggior numero di voti; a parità di voti è eletto il più anziano di nomina a Presidente
    della Fondazione.
  3. Nei casi di assenza o impedimento temporanei del Presidente, le sue funzioni vengono svolte dal Presidente anziano, cioè da quello dei due Vice Presidenti che possegga la maggiore anzianità nella carica di Presidente di Fondazione Universitaria.

Art. 11 – Finanziamento, patrimonio e proventi

  1. Tutti gli associati provvedono al finanziamento della Conferenza versando il contributo associativo stabilito dall’Assemblea Generale.
  2. Il fondo comune della Conferenza è costituito dai contributi degli associati, da eventuali beni dell’associazione acquisiti
    utilizzando il fondo comune – ovvero in seguito a donazioni o finanziamenti – da eventuali fondi di riserva derivanti da
    eccedenze di bilancio.
  3. All’attività della Conferenza si provvede mediante utilizzo, delle quote associative, di eventuali redditi finanziari e
    patrimoniali, di eventuali erogazioni di contributi ricevuti da terzi.

Art. 12 – Organizzazione ed operatività

  1. Il Consiglio di Presidenza provvede alla determinazione delle principali attività, nonché alla verifica della sussistenza dei
    mezzi strutturali, organizzativi ed economici richiesti per il relativo espletamento, avvalendosi della collaborazione delle
    Fondazioni che esprimono la presidenza o attribuendo una collaborazione ad hoc.
  2. L’Assemblea Generale, approva la proposta del Consiglio di Presidenza in ordine alle attività.
  3. Le attività di studio ed analisi sono, di norma, affidate a gruppi di lavoro, di volta in volta costituiti, sulla base delle
    competenze richieste in relazione alle specifiche argomentazioni trattate.
  4. Il ricorso a competenze esterne – non appartenenti alle Fondazioni o ai relativi Atenei di riferimento – è ammesso per
    specifiche necessità, solo previa delibera dell’Assemblea Generale delle Fondazioni aderenti.

Art. 13 – Riunioni

  1. L’Assemblea generale si riunisce almeno 3 volte l’anno, su convocazione del Presidente a termini di Statuto
  2. Il Consiglio di Presidenza si riunisce almeno 6 volte l’anno su convocazione del Presidente a termini di Statuto. Alle riunioni del Consiglio può essere richiesta la partecipazione del Coordinatore del/dei Gruppo/i di Lavoro, senza diritto di voto.
  3. Il Gruppo di lavoro permanente ed i Gruppi di volta in volta costituiti potranno operare per via telematica, a meno della
    partecipazione diretta a riunioni, ove particolari esigenze la richiedessero.

Art. 14 – Decadenze

  1. I componenti del Consiglio di Presidenza che non partecipino ad almeno quattro riunioni consecutivamente senza giustificato motivo, decadono automaticamente dalla carica. L’Assemblea provvede alla relativa sostituzione.

Art. 15 – Rimborsi spese

  1. Nessun compenso, a qualsiasi titolo, è dovuto per gli incarichi svolti.

Art. 16 – Informativa

  1. L’informativa relativa alle attività dei Gruppi di lavoro ed in generale della Conferenza, è resa disponibile solo alle Fondazioni universitarie aderenti alla Conferenza ed in regola con il versamento del contributo richiesto.

Art. 17 – Personale della Conferenza

  1. La Conferenza, su delibera dell’Assemblea Generale, può avere propri dipendenti i cui rapporti di lavoro, costituiti e
    regolati contrattualmente, sono disciplinati dalle disposizioni del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato.
  2. La Conferenza, sempre su delibera dell’Assemblea Generale, può avvalersi di collaborazioni lavorative acquisite secondo
    tutte le forme previste dall’Ordinamento Giuridico vigente.

Per quanto non espressamente regolamentato dal presente documento, si rinvia allo statuto sociale della Conferenza.